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Come ottenere consigli legali online. Il gratuito patrocinio Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato (in latino advocatus da advoco = voco + ad chiamo a me) fa parte dell'ordine forense perché anticamente l'avvocatura era nel Foro ed oggi indica il professionista laureato in giurisprudenza ed iscritto ad un pubblico albo, che rappresenta, assiste e/o difende una parte processuale, avanti ad un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.
Il patrocinio a spese dello Stato: materia civile e penale a confronto (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) • A chi si rivolge il beneficio. Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di 10.628,16 (così adeguato l'originario limite di euro 9.296,22 poi aggiornato ad euro 9.723,84.).Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi. Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico. La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro1.549,37.• Il patrocinio a spese dello Stato e la natura del giudizio. Nella materia civile e nella materia penale : Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.• L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nella materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione: l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull'istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ammesso al beneficio. Nella materia penale : le modalità di presentazione dell'istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) l'istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del carcere ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria. • La scelta del difensore. Nella materia civile: è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Nella materia penale: ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d'ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell'imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell'Erario). (Avv. Nicola Ianniello- Roma presidente A.N.V.A.G.-05/05)

Il codice di procedura penale vigente è formato da 746 articoli, suddivisi in 11 libri, e 260 disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie. Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale. In Italia l'attuale codice di procedura penale è entrato in vigore il 24 ottobre 1989. ll codice di procedura penale attualmente vigente è il quarto codice di questo tipo che l'Italia unitaria abbia avuto. Il primo codice contenente una regolamentazione organica del processo penale in Italia fu emanato nella Codificazione del 1865, fu sostituito da una nuova codificazione della materia nel 1913 e nuovamente nel 1930. Quest'ultimo codice è conosciuto anche come "codice Rocco", dal nome del ministro della giustizia dell'epoca, Alfredo Rocco.
Riforma del codice Rocco Il lungo periodo di riforma del codice di procedura penale del 1930 iniziò con un decreto del ministro della giustizia del 2 gennaio 1945 che delineava un processo di revisione della disciplina del processo penale articolata in due fasi. Una prima serie di interventi sarebbe stata mirata all'eliminazione di quelle norme in cui era maggiormente evidente l'impronta del regime fascista. In un secondo momento si sarebbe giunti all'elaborazione di un nuovo codice, sul solco del codice di ispirazione liberale del 1913. Un primo progetto di aggiornamento del codice richiese alcuni anni di lavoro e dovette coordinarsi col testo della nuova Costituzione, che nel frattempo era entrata in vigore (1° gennaio 1948). Tale progetto, pubblicato nel 1950, non ebbe tuttavia seguito a livello parlamentare. Solo nel 1952 il progetto fu ripreso e contribuì alla realizzazione della prima riforma del codice Rocco. Questa prima parziale riforma del processo penale, conosciuta anche come "piccola riforma" riguardò un centinaio di articoli del codice del 1930 ed entrò in vigore con la legge 18 giugno 1955, n. 517. Un'ulteriore fase di modifica fu inaugurata dalla Corte costituzionale, la quale, iniziando i suoi lavori nel 1956, apportò un notevole contributo alla modifica della normativa processuale penale. La seconda fase del processo di revisione del codice delineato nel 1945 fu rilanciata nel 1962, mediante l'istituzione di una Commissione ministeriale, presieduta da Francesco Carnelutti, che avrebbe dovuto procedere ad una radicale riforma del processo penale. Il progetto elaborato dalla commissione non ebbe comunque seguito. Le leggi delega per il nuovo codice Nuovamente nel 1963 fu presentato un disegno di legge che prevedeva l'emanazione di una legge di delega al Governo per la riforma dei codici, e dunque anche del codice di procedura penale. Il disegno di legge delega non si concretizzò comunque in alcun provvedimento legislativo. L'idea fu ripresa nel 1965 e dopo un lungo iter parlamentare la legge delega fu finalmente approvata nel 1974. Tale delega al governo conteneva una serie di principi e criteri direttivi a cui il governo si sarebbe dovuto attenere al fine di emanare un nuovo codice di procedura penale. Nel 1978 fu pubblicato un progetto preliminare del nuovo codice, costituito da 656 articoli e 132 disposizioni preliminari. Ancora una volta il progetto non si concretizzò nell'emanazione di un nuovo codice e trascorsero ulteriori nove anni perché si giungesse all'approvazione di una nuova legge delega per il nuovo codice (legge 16 febbraio 1987, n. 81). Nella legge delega il parlamento indicava al governo le direttive cui il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali vi erano l'impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l'esigenza di imperniare il procedimento penale attorno ad un sistema fondamentalmente accusatorio, anche se alcune particolari aspetti del sistema italiano , particolarmente in relazione al dibattimento , fanno tuttora del processo penale italiano un sistema accusatorio misto. Il nuovo codice di procedura penale fu emanato col decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 ed entrò finalmente in vigore il 24 ottobre 1989. È da osservare che quasi vent'anni di Giurisprudenza costituzionale e di novellazione hanno inciso su molti istituti del codice modificandoli . Struttura del codice di procedura penale